Le fondazioni vaticane sotto il controllo degli organismi economici della Curia

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Andrea De Angelis – Città del Vaticano

“Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti”. Cita il capitolo 16 del Vangelo di Luca Papa Francesco nell’introdurre il Motu Proprio che si applica alle persone giuridiche strumentali, ovvero ai fondi, alle fondazioni e agli enti che fanno riferimento alla Santa Sede iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1 § 1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia e aventi sede nello Stato della Città del Vaticano.

Controllo e vigilanza

“Benché tali enti abbiano una personalità giuridica formalmente separata ed una certa autonomia amministrativa, si deve riconoscere – scrive il Pontefice – che essi sono strumentali alla realizzazione dei fini propri delle Istituzioni curiali al servizio del ministero del Successore di Pietro e che, pertanto, anch’essi sono, se non diversamente indicato dalla normativa che li istituisce in qualche modo, enti pubblici della Santa Sede”. Dunque essendo i loro beni temporali parte del patrimonio della Sede Apostolica, “è necessario – si legge – che essi siano sottoposti non solo alla supervisione delle Istituzioni curiali dalle quali dipendono, ma anche al controllo e alla vigilanza degli Organismi economici della Curia Romana”.

In questo modo le persone giuridiche strumentali saranno “chiaramente distinte dalle altre fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro” che sono “nati dall’iniziativa di privati e non sono strumentali alla realizzazione dei fini propri delle Istituzioni curiali”. Le persone giuridiche strumentali esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni del Motu Proprio entro tre mesi dall’entrata in vigore, prevista a partire dall’8 dicembre 2022.

Il ruolo della Segreteria per l’Economia

Il Motu Proprio è composto da otto articoli. Il terzo riguarda la vigilanza e il controllo in materia economico-finanziaria, stabilendo che la Segreteria per l’Economia esercita la vigilanza e il controllo sulle persone giuridiche strumentali a norma del proprio statuto e, per quanto di competenza, adotta o raccomanda l’adozione da parte delle persone giuridiche strumentali delle misure adeguate alla prevenzione ed al contrasto di attività criminose. Il quarto e quinto articolo disciplinano le scritture contabili e lo scambio di informazioni, stabilendo tra l’altro che le persone giuridiche strumentali devono presentare alla Segreteria per l’Economia il bilancio preventivo e quello consuntivo nei termini stabiliti dalla medesima Segreteria e prevedendo che la Segreteria per l’Economia e l’Ufficio del Revisore Generale possono sempre accedere alle scritture contabili, ai documenti giustificativi e alle informazioni relative alle transazioni finanziarie. L’articolo 6 riguarda l’estinzione e la devoluzione dei beni e specifica come le persone giuridiche strumentali sono soppresse e poste in liquidazione con decreto dell’Istituzione curiale da cui dipendono canonicamente, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o contrario alla legge, ovvero, in caso di associazioni, quando la riduzione del numero degli associati ne impedisca il funzionamento.

Considerata l’esigenza di dare una disciplina organica e aggiornata alle persone giuridiche aventi sede in Vaticano, la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha promulgato sempre oggi una Legge – in vigore anch’essa dall’8 dicembre 2022 – che estende l’applicazione del Motu Proprio agli enti dello Stato della Città del Vaticano. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge le Istituzioni curiali e gli Uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate con la Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria. Il provvedimento si inserisce nel solco delle riforme tracciate dal Papa con la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium.