Il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi

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Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Gli esperti di norme canoniche a servizio del legislatore supremo, il Papa. Da oltre un secolo, nel mutare degli incarichi, invariato è rimasto il fulcro del lavoro svolto dal dicastero, che ha il compito aggiornare il testo dei due Codici, latino e orientale, ovvero il nucleo centrale della legislazione universale della Chiesa. Monsignor Filippo Iannone illustra i risvolti del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che guida dal 2018, il cui bilancio di missione nel dato ufficiale 2021 della Santa Sede, è parte dei 21 milioni di budget stanziati complessivamente per una trentina di dicasteri e istituzioni vaticane.

Al vostro dicastero è affidato il compito di aiutare il Papa nella sua funzione di “legislatore universale” attraverso l’interpretazione autentica delle leggi della Chiesa. In che cosa consiste questa missione e quali sono i criteri che la guidano?

Le competenze e le attività del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sono indicate nella Costituzione Apostolica Pastor bonus sulla Curia Romana, promulgata da san Giovanni Paolo II nel 1988, ed ora, come è noto, in fase di riforma. Il Dicastero, come Commissione, è sorto nel contesto della codificazione canonica del 1917, con il compito di interpretare le leggi universali della Chiesa. Quando veniva individuata una norma il cui significato non era chiaro a tutti o poteva prestarsi a letture diverse, con conseguenti applicazioni diverse, la Commissione con l’aiuto di Consultori esperti studiava il problema e proponeva una risposta da sottoporre al Santo Padre per la promulgazione. Così si è proceduto per decenni, anche dopo la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico nel 1983, il Codice per la Chiesa latina, e, in alcune occasioni si è pure proceduto a modificare i testi dei canoni quando ciò è apparso necessario per motivi dottrinali o disciplinari. Successivamente, promulgato il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, gli stessi compiti sono stati estesi anche a questo testo legislativo. Nel frattempo la Commissione è diventato Pontificio Consiglio.

Anche se oggi la sua competenza si estende anche ad altre materie, in sintesi, si può dire che il Dicastero si occupa, anzitutto, di mantenere aggiornato il testo dei due Codici, latino e orientale, che rappresentano il nucleo centrale della legislazione universale della Chiesa, e realizza questo compito interpretando i testi dubbi, e nel caso proporre al Santo Padre modifiche o integrazioni dei testi dei canoni quando ciò si rende necessario. Di fatto, lo scorso mese di giugno il Papa ha promulgato un intero nuovo del Codice di diritto canonico, il Libro VI sulla disciplina penale, al quale il Dicastero ha lavorato per oltre un decennio, coinvolgendo nella stesura delle norme le Conferenze episcopali dei vari paesi, i Dicasteri della Curia Romana e le Facoltà di diritto canonico operanti in Urbe et in Orbe, come si usa dire.

A questo compito si aggiunge in senso più ampio quello di assistere il Romano Pontefice nella sua attività di Supremo Legislatore. Questo si realizza prestando il Pontificio Consiglio la propria collaborazione al Papa nella stesura di tutti i provvedimenti a carattere giuridico. Anche Papa Francesco, nell’attuazione delle riforme da lui intraprese, per realizzare le quali ovviamente è necessaria la produzione di testi normativi, si avvale dell’opera del nostro Dicastero, manifestando così la sua fiducia nella nostra attività.

Un’ espressione di tale compito può essere considerata anche l’attività di collaborazione del nostro Pontificio Consiglio con gli altri Dicasteri della Curia Romana – che è l’organismo attraverso il quale il Sommo Pontefice esercita il suo ministero di Pastore della Chiesa Universale – sempre in materia di diritto canonico.

Come coniugare questa opera interpretativa con la necessità che la legge canonica sia sempre al passo coi tempi e venga incontro alle mutevoli esigenze della Chiesa in cammino nella storia del mondo?

Il Dicastero è in contatto con le diverse istanze della Chiesa, in particolare i Dicasteri della Curia Romana e le Conferenze episcopali, in modo da identificare la necessità di eventuali cambiamenti delle norme, o per accogliere suggerimenti di nuove norme. Come recita un famoso brocardo il diritto segue la vita. Nel Dicastero si lavora alla legislazione universale, comune a tutta la Chiesa, è compito poi delle Conferenze episcopali e soprattutto dei Vescovi diocesani declinare la legge universale e applicarla alle concrete esigenze dei vari luoghi e culture diverse. In quest’ambito è compito del Pontificio Consiglio assicurare che le leggi date dai Vescovi o dalle Conferenze siano congruenti con la legge universale, ed è anche possibile, eventualmente, da parte degli interessati impugnare davanti al Dicastero le norme locali che siano ritenute in contrasto con quelle date dal Papa. A tal fine, al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è demandato il compito di esaminare i decreti emanati dagli organismi episcopali, e verificarne la congruità con il diritto universale della Chiesa. Il decentramento, anche nell’ambito giuridico, è un’esigenza oggi più che mai avvertita, ma deve essere realizzato preservando l’unità della Chiesa. Papa Francesco nella sua prima esortazione apostolica, Evangelii gaudium, parla di salutare “decentralizzazione”.

Quali competenze sono richieste e come è organizzata la vostra attività di lavoro? In che modo gli obiettivi dellamissione del dicastero si riflettono nel bilancio economico e nella gestione delle sue risorse?

Come è facilmente desumibile dai compiti del Pontifico Consiglio sopra descritti, le competenze richieste per coloro che vi operano sono in ambito giuridico. Ad ogni ufficiale si richiede il titolo accademico in diritto canonico. Occorre, inoltre, anche una certa conoscenza delle lingue moderne, oltre al latino, in modo da poter soddisfare le richieste di consultazione, che provengono dai vari paesi. In genere, gli officiali che vengono assunti presso il Dicastero hanno anche già un’esperienza maturata in questo ambito della vita ecclesiale, avendo svolto nelle loro diocesi o nei loro istituti, se religiosi, ministeri che presuppongono la conoscenza del diritto. La competenza si accompagna così anche all’esperienza pastorale, il che certamente qualifica non solo il loro operato, ma l’attività del Dicastero stesso.

Essendo un Dicastero della Curia Romana, il Pontificio Consiglio è strutturato secondo le norme della Costituzione Apostolica Pastor bonus. È diretto da un Presidente, coadiuvato da un Segretario e da un Sottosegretario e si compone di Membri scelti dal Papa tra Cardinali e Vescovi di tutto il mondo. Vi operano, poi, in sede, alcuni officiali. In realtà, rispetto ad altre Congregazioni, questi sono in numero ridotto, a motivo del tipo di lavoro del Dicastero, per il quale esso si può avvalere di collaborazioni, come si usa dire oggi, da remoto. Infatti, esso annovera un ampio numero di consultori, docenti ed esperti di diritto canonico o ecclesiastico di tutto il mondo, ai quali viene chiesto il parere per le questioni più complesse.

L’attività del Dicastero si qualifica come servizio agli organismi centrali della Chiesa Cattolica e alle Chiese particolari e ai loro Pastori, nonché se richiesto anche ad altri istituzioni ecclesiastiche. Come tale è completamente gratuito. Le spese del Dicastero sono sostenute dalla Santa Sede. Essa, come è noto, si mantiene anche con il sostegno economico delle comunità ecclesiali di tutto il mondo. Queste – ritengo – sono ben consapevoli che il nostro servizio, in ultima analisi, concorre ad assicurare l’esercizio del ministero apostolico da parte del Papa, per il bene della Chiesa universale e di ogni singola Chiesa particolare, e per questo si sentono in dovere di collaborare secondo le proprie possibilità.

Come vengono recepite le istanze che provengono dai pastori delle Chiese locali e che tipo di aiuto offrite loro per la corretta interpretazione e applicazione del diritto?

Di fatto buona parte del lavoro è dedicato a dare risposta alle domande su questioni concrete, che ci arrivano da Vescovi diocesani, da operatori di tribunali ecclesiastici, da Superiori Religiosi. Arrivano al Dicastero, infatti, richieste puntuali riguardanti non tanto o non direttamente l’interpretazione autentica dei canoni, bensì la loro applicazione a singoli casi che si verificano nella vita quotidiana. Tali richieste riguardano ogni genere di materie connesse con il diritto e ad esse il Pontificio Consiglio cerca di dare tempestivamente risposta, ovviamente dopo attento studio della questione, e tenendo conto anche della prassi consolidata della Curia Romana.

Queste risposte, tuttavia, sono da intendersi quali pareri sui singoli casi, non aventi valore vincolante per chi domanda, salvo non si tratti di richiami alla legge vigente. Possiamo dire che però si tratta di parere autorevole di un Dicastero della Santa Sede sulla materia oggetto della consulta, il che, in genere, è quanto richiedono gli interpellanti, per essere più sicuri nell’esercizio del loro governo pastorale.

In che modo viene curata la formazione di quanti sono chiamati a operare nel campo del diritto canonico?

Penso che le novità normative attuative delle riforme volute e intraprese da Papa Francesco stiano contribuendo anche ad una maggiore attenzione alla formazione di coloro che sono destinati a ricoprire incarichi ed uffici per i quali si richiede la conoscenza del diritto.  Direi che si possono ormai ritenere superati i pregiudizi, che in epoche passate si manifestavano nei confronti del diritto nella Chiesa.

Riforme giuridiche recenti, penso a quella dei processi matrimoniali e, più recentemente ancora, a quella del diritto penale canonico, hanno suscitato una maggiore attenzione da parte dei Superiori alla formazione specifica di operatori, chierici e laici, in questo settore. In certo modo si è scoperto nuovamente la necessità del diritto nella vita della Chiesa. Di tale necessità hanno parlato tutti i Sommi Pontefici del dopo Concilio, proprio rifacendosi al magistero del Vaticano II. Da san Paolo VI a Francesco. Proprio Papa Francesco nel discorso alla Plenaria del nostro Dicastero, ha affermato: «Far conoscere e applicare le leggi della Chiesa non è un intralcio alla presunta “efficacia” pastorale di chi vuol risolvere i problemi senza il diritto, bensì garanzia della ricerca di soluzioni non arbitrarie, ma veramente giuste e, perciò, veramente pastorali. Evitando soluzioni arbitrarie, il diritto diventa valido baluardo a difesa degli ultimi e dei poveri, scudo protettore di chi rischia di cadere vittima dei potenti di turno».

È possibile conciliare l’applicazione rigorosa della legge con la misericordia e la carità che esige l’azione pastorale?

È proprio questa una delle caratteristiche fondamentali del diritto canonico, che lo differenzia dagli altri sistemi giuridici che purtroppo oggi risultano sempre più ancorati ad un profondo positivismo. Il diritto canonico, che insegna a saper interpretare e applicare correttamente la legge della Chiesa, è un diritto fondato sulla legge naturale e la legge divina, che rappresentano in definitiva i parametri di giustizia che deve seguire l’autorità ecclesiastica. Perciò, la legge canonica attribuisce a chi esercita l’autorità tutti gli strumenti necessari per adeguare il rigore e le esigenze della legge alla giustizia nel caso concreto, vale a dire, a non dimenticare le esigenze della carità e della misericordia nell’applicare la legge. Benedetto XVI diceva che “il diritto è condizione dell’amore”.

Per San Tommaso “la misericordia senza giustizia è madre della dissoluzione, la giustizia senza misericordia è crudeltà”. La misericordia non agisce contro la giustizia, ma al di sopra di essa, portandola a compimento. Essa evita il rigore del diritto e la rigidità del suo tecnicismo, impedendo che la lettera uccida. Perciò carità e misericordia connotano sapientemente la giustizia della Chiesa. Per il Codice di diritto canonico “i fedeli hanno il diritto di essere giudicati secondo le disposizioni di legge, da applicare con equità” (can. 221, 2). Il giudice farà, quindi, uso dell’aequitas canonica facendo prevalere il diritto temperato dalla carità e tenendo conto di tutto ciò che la carità suggerisce (iustitia dulcore misericordiae temperata). San Giovanni Paolo II giunge ad affermare che “l’autentica misericordia è, per così dire, la fonte più profonda della giustizia” (Dives in misericordia, n. 14).